Il Comitato di Sorveglianza previsto dall’art. 77 del Regolamento CE n. 1698/05 è istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, che lo presiede, ed è composto da:
- il Direttore dell’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale in qualità di Autorità di Gestione;
- un rappresentante dell’Autorità di Gestione del FESR;
- un rappresentante dell’Autorità di Gestione del FSE;
- un rappresentante del settore regionale responsabile dell'attuazione del FEP in Puglia;
- un rappresentante del Settore regionale responsabile dell’attuazione dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea;
- un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- un rappresentante dell’AGEA;
- un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze – IGRUE;
- un rappresentante dell’Autorità Ambientale regionale;
- un rappresentante del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Puglia;
- un rappresentante dell’Autorità per le politiche di genere della Puglia;
- un rappresentante della Consulta Regionale Femminile della Puglia;
- sette rappresentanti delle parti economiche e sociali;
- tre rappresentanti delle Autonomie Locali;
- un rappresentante delle centrali cooperative maggiormente rappresentative del mondo agricolo;
- un rappresentante dei tecnici agricoli iscritti agli ordini e collegi professionali;
- un rappresentante delle associazioni di produttori biologici;
- un rappresentante delle organizzazioni non governative più rappresentative;
- un rappresentante delle associazioni ambientaliste più rappresentative;
- un rappresentante degli altri settori produttivi
- un rappresentante dei gruppi di Azione locale (GAL)
In assenza del Presidente della Giunta Regionale, il Comitato di Sorveglianza è presieduto dall’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
Al Comitato possono partecipare rappresentanti della Commissione Europea.
Questi ultimi, come i rappresentanti delle Autorità Regionali, del NVVIP, della Consulta Femminile, delle parti economiche e sociali, delle Autonomie Locali, dei Ministeri e di AGEA hanno funzioni consultive.
Il Comitato di Sorveglianza svolge le seguenti attività:
a) si pronuncia, in via consultiva, in merito ai criteri di selezione adottati relativamente alle domande di finanziamento. I criteri di selezione sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
b) verifica periodicamente i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi specifici del Programma, in particolare a quelli di ciascun Asse, sulla base dei documenti forniti dall'Autorità di Gestione;
c) esamina i risultati del Programma, in particolare la realizzazione degli obiettivi di ciascun Asse e le valutazioni periodiche;
d) esamina e approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma e la relazione finale prima della loro trasmissione alla Commissione Europea;
e) ha facoltà di proporre all'Autorità di Gestione eventuali adeguamenti o modifiche del programma per meglio realizzare gli obiettivi del FEASR enunciati all'articolo 4 o per migliorarne la gestione, anche finanziaria;
f) esamina e approva qualsiasi proposta di modifica del contenuto della decisione della Commissione concernente la partecipazione del FEASR.